Passaggi, trasferimenti e riconoscimento crediti
- Gli studenti in ingresso provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei, o in possesso di un titolo di Laurea, anche conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, possono chiedere un’abbreviazione della carriera mediante la convalida di esami già sostenuti. Il Consiglio di Corso stabilisce per ogni singolo caso quali degli esami o delle altre attività formative possono essere riconosciuti e convalidati, e il numero dei CFU che vengono in tal modo acquisiti, indicando, sulla base di questi ultimi, l'anno al quale sono ammessi e l'eventuale progressione degli studi. La convalida di insegnamenti per almeno 48 CFU permette l’iscrizione al secondo anno; la convalida di insegnamenti per almeno 96 CFU permette l’iscrizione al terzo anno.
- In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il Consiglio di Corso, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative, può disporre una verifica per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente.
- Il Consiglio di Corso può determinare la durata del valore dei crediti corrispondenti ad alcune attività formative, al fine di evitarne l’obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 32, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo relativamente alla decadenza dagli studi dello studente che non abbia sostenuto nessuna prova di esame per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del corso.
- Il Consiglio di Corso, dandone adeguata motivazione, può riconoscere come CFU, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, la pratica sportiva, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche, linguistiche, culturali e artistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso