Trasferimenti e passaggi

Lo studente/la studentessa iscritto/a in un'altra università che vuole venire a studiare presso il nostro Ateneo, oppure che è iscritto/a presso questa Università e vuole andare a studiare altrove, può presentare domanda di trasferimento

Nel primo caso si tratta di un trasferimento in entrata, nel secondo di un trasferimento in uscita.

Se lo studente/la studentessa è iscritto/a a questo Ateneo, ma vuole cambiare corso di laurea, può presentare domanda di passaggio di corso

Lo studente/la studentessa che si è immatricolato/a in un dato anno accademico può presentare, entro la scadenza della seconda rata delle tasse e senza alcun addebito, richiesta di opzione ad altro corso di studio. Dopo tale data l'opzione non è più consentita ed è necessario presentare domanda di passaggio di corso.

Passaggi, trasferimenti e riconoscimento crediti

  1. Gli studenti in ingresso provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei, o in possesso di un titolo di Laurea, anche conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, possono chiedere un’abbreviazione della carriera mediante la convalida di esami già sostenuti. Il Consiglio di Corso stabilisce per ogni singolo caso quali degli esami o delle altre attività formative possono essere riconosciuti e convalidati, e il numero dei CFU che vengono in tal modo acquisiti, indicando, sulla base di questi ultimi, l'anno al quale sono ammessi e l'eventuale progressione degli studi. La convalida di insegnamenti per almeno 48 CFU permette l’iscrizione al secondo anno; la convalida di insegnamenti per almeno 96 CFU permette l’iscrizione al terzo anno.
  2. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il Consiglio di Corso, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative, può disporre una verifica per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente.
  3. Il Consiglio di Corso può determinare la durata del valore dei crediti corrispondenti ad alcune attività formative, al fine di evitarne l’obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 32, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo relativamente alla decadenza dagli studi dello studente che non abbia sostenuto nessuna prova di esame per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del corso.
  4. Il Consiglio di Corso, dandone adeguata motivazione, può riconoscere come CFU, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, la pratica sportiva, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche, linguistiche, culturali e artistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso