Trasferimenti e passaggi

Lo studente/la studentessa iscritto/a in un'altra università che vuole venire a studiare presso il nostro Ateneo, oppure che è iscritto/a presso questa Università e vuole andare a studiare altrove, può presentare domanda di trasferimento

Nel primo caso si tratta di un trasferimento in entrata, nel secondo di un trasferimento in uscita.

Se lo studente/la studentessa è iscritto/a a questo Ateneo, ma vuole cambiare corso di laurea, può presentare domanda di passaggio di corso

Lo studente/la studentessa che si è immatricolato/a in un dato anno accademico può presentare, entro la scadenza della seconda rata delle tasse e senza alcun addebito, richiesta di opzione ad altro corso di studio. Dopo tale data l'opzione non è più consentita ed è necessario presentare domanda di passaggio di corso.

Cambi, passaggi ,trasferimenti e riconoscimento accademico.

Se lo studente è iscritto in questo Ateneo ad un corso di studi con più sedi formative, ma vuole cambiare sede, può presentare domanda di cambio di sede. Il Corso di Laurea in Fisioterapia ha 2 sedi formative.

Se lo studente è iscritto in questo Ateneo, ma vuole cambiare corso di laurea, può presentare domanda di passaggio di corso. Per accedere da altro corso al Corso di Laurea in Fisioterapia è necessario superare il Test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e collocarsi in posizione idonea all'immatricolazione.

Se lo studente è iscritto in questo Ateneo ma vuole andare in un altro Ateneo, può presentare domanda di trasferimento in uscita.

Se lo studente che è iscritto in un altro ateneo (italiano, CE, o extra CE) vuole venire a studiare presso il nostro Ateneo, può presentare domanda di trasferimento in entrata. Per accedere al Corso di Laurea in Fisioterapia è necessario essere iscritti in un altro ateneo italiano ad un Corso di Laurea in Fisioterapia; per accedere al Corso di Laurea in Fisioterapia è necessario essere iscritti in un ateneo CE o extra CE ad un Corso di Laurea che rilascia un titolo che permette di accedere ad una professione sanitaria comparabile a quella di Fisioterapista.

Per velocizzare le procedure di valutazione dei titoli esteri e facilitare la produzione dei documenti da parte dei candidati e delle candidate con titolo estero, sia in termini di tempistica sia in riferimento al numero di materiale da produrre e ai relativi costi, è necessario richiedere l'Attestato di Comparabilità e l'Attestati di Verifica dei propri titoli stranieri, in linea con la normativa e le procedura nazionali vigenti, tramite la piattaforma Diplome sul sito del CIMEA. Link piattaforma Diplome https://www.cimea.it/, che saranno presentati unitamente alla documentazione richiesta.

E' possibile presentare domanda di cambio, passaggio o trasferimento solo per anni successivi al primo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.

Il Corso pubblica sul proprio sito il numero dei posti vacanti in relazione ad anno di corso e sede formativa.

Le domande devono essere compilate mediante procedura online nel periodo 1° luglio-25 agosto, secondo specifiche modalità pubblicate in apposito avviso sulla pagina web del Corso di Studio.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Requisito indispensabile per poter inoltrare la richiesta iscrizione ad anni successivi al primo è l’aver superato gli obblighi formativi previsti dal Regolamento del Corso di Laurea per poter accedere all’anno per cui si richiede l’iscrizione.
Non si accettano trasferimenti da corsi di laurea di ordinamenti antecedenti al D.M. 270/2004.
Dall’anno 2011/2012 sono stati attivati i Nuovi Ordinamenti (D.M.270/04). Potranno inoltrare domanda di trasferimento/iscrizione ad anni successivi studenti in possesso dei requisiti per essere iscritti al 2° ed al 3° anno del nuovo ordinamento. Condizione necessaria per la richiesta di trasferimento è avere un’iscrizione attiva nell’anno precedente.

I posti disponibili ai fini del trasferimento ad anni successivi al primo nell'a.a. 2024-2025 sono i seguenti:

sede formativa di Parma:
II anno: 0
III anno: 1

Sede formativa di Piacenza:

II anno: 0

III anno: 0
 

Il Corso ha definito con una propria Procedura la gestione di tali posti vacanti.

Le domande verranno valutate con il seguente ordine di priorità, con esaurimento della relativa graduatoria prima di passare al gruppo di priorità successivo:

1) cambio sede tra sedi dello stesso Corso dell’Università di Parma; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di cambio sede allo studente con la media ponderata più alta.

2) trasferimento in arrivo da Università italiane; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con la media ponderata più alta.

3) in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di accesso al laureato con la valutazione di conseguimento del titolo più alta (in caso di ulteriore parità, al più giovane).

4) trasferimento in arrivo da Università estere CE; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con il maggior numero di ECTS conseguiti (in caso di ulteriore parità, al più giovane).

5) trasferimento in arrivo da Università estere non CE. in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con il maggior numero di ECTS conseguiti (in caso di ulteriore parità, al più giovane).

La valutazione delle domande di accesso, nel rispetto delle sopracitate priorità, sarà effettuata dalla Commissione Didattica e ratificata nel primo Consiglio di Corso utile. 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti formativi indispensabili per l'eventuale iscrizione all'anno richiesto e della quantificazione dell'eventuale debito formativo da colmare, la Commissione valuterà le singole domande principalmente in riferimento ai seguenti criteri:
- congruità del programma didattico dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso l’università di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti (ECTS o secondo la normativa dello stato di provenienza);
- numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell’Ateneo di provenienza, delle propedeuticità e dei blocchi previsti dal Regolamento Didattico.

 

F.A.Q.

Riconoscimento titoli esteri

DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA’ STRANIERE

Le domande di riconoscimento di titolo accademico conseguito all’estero devono essere presentate, compilando il Mod. A/10, disponibile sia presso la Segreteria Studenti sia sul sito web https://www.unipr.it/node/738.

Le richieste possono essere inoltrate dal 1 luglio al 30 agosto di ogni anno alla Segreteria Studenti dei corsi di laurea ad indirizzo medico e odontoiatrico – via Volturno, 39.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • originale del titolo finale di scuola secondaria superiore, che sia valido per l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito, corredato da traduzione ufficiale in italiano e dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;
  • titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch’esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento;
  • certificato di laurea – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti e dei tirocini frequentati all’estero per conseguire il titolo e delle relative votazioni, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano e programmi di studio (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano. L’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco.

I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla Segreteria dell’Università Italiana.

 

I cittadini Comunitari residenti all’estero e gli Extra Comunitari residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane.

Procedure di riconoscimento dei titoli

Concetto di riconoscimento finalizzato

Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Per che scopo è richiesto il riconoscimento della qualifica estera in Italia?

La risposta a questa domanda potrà indicarci sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

 

Procedure di riconoscimento finalizzato

 

Categoria

Scopo del riconoscimento

Ente responsabile

Riferimento normativo

Riconoscimento accademico

Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi

Università e Istituzioni AFAM

Art. 2 Legge 148/2002

Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti

Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)

Equipollenza del Dottorato di Ricerca

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Art. 74 DPR 382/80

Riconoscimento non accademico

Accesso a pubblici concorsi

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A.

Art. 38 D.Lgs. 165/2001 e Art. 2 DPR 189/2009

Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata

Art. 3 DPR 189/2009

Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi

Iscrizione ai Centri per l'impiego

Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo

Assegnazione di borse di studio e altri benefici

Amministrazione interessata

Art. 4 DPR 189/2009

Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie

Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Art. 12 Legge 29/2006

Riconoscimento professionale

Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.):

Ministero che vigila la professione (es. Salute, Giustizia, MIUR, ecc.)

Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE

Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate

Datore di lavoro

n.a.

 

Nota bene: Il nostro sistema è ancora culturalmente influenzato dal concetto di “equipollenza” come possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero. A tal proposito si ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine e che per effetto dell’art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.

Riconoscimento accademico - equipollenza del titolo di studio

I titoli di studio acquisiti all’estero non hanno valore legale in Italia per cui, è necessario chiederne il riconoscimento qualora si desideri utilizzarli per partecipare a un concorso, per esercitare una professione o per il proseguimento degli studi accademici.

Come fare richiesta:
L’interessato, in possesso del permesso di soggiorno o cittadino comunitario, deve inoltrare richiesta scritta in bollo alla Segreteria Studenti del Corso di laurea al quale intende chiedere l’equipollenza utilizzando il Modulo A/10.

La documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
1. Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico;
2. Traduzione in lingua italiana e legalizzazione del diploma di maturità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato in cui è stato rilasciato il titolo;
3. Dichiarazione di valore del diploma di maturità;
4. Originale del titolo accademico posseduto;
5. Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
6. Traduzione in lingua italiana e legalizzazione del titolo accademico posseduto;
7. Dichiarazione di Valore del titolo accademico posseduto con indicazione della durata legale del corso di studi;
8. Programma di ogni singolo esame munito di traduzione ufficiale;
9. Permesso di soggiorno in corso di validità;
10. Fotocopia della Carta d’identità o Passaporto e del Codice Fiscale;
11. Foto formato tessera;

12. Attestato di Comparabilità e Attestato di Verifica rilasciato dal CIMEA.

Cosa fare dopo aver ottenuto l'equipollenza:

Dopo aver ottenuto la delibera del Consiglio di Dipartimento che riconosce l’equipollenza totale del titolo, è necessario pagare la tassa di riconoscimento di euro 258 tramite il bollettino MAV rilasciato direttamente dalla Segreteria Studenti.
Entro 6 mesi dalla delibera del Consiglio di Dipartimento, la Segreteria Studenti rilascerà la pergamena di laurea.

Abbreviaizone di corso

Nel caso in cui il titolo accademico straniero non sia riconosciuto integralmente dall'Università italiana, lo studente può ottenere un'abbreviazione del corso di studi scelto presentando richiesta di immatricolazione.

Si ricorda che la possibilità di immatricolazione per abbreviazione di corso al fine del riconoscimento accademico è subordinata alla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Il numero dei posti disponibili per ogni anno accademico e le priorità con cui essi verranno assegnati sono indicati al link: https://cdl-fisio.unipr.it/it/iscriversi/cambi-passaggi-e-trasferimenti

Riconoscimento non accademico - equivalenza del titolo di studio

CHE COS’E’
L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all'estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

COME FARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO
•Presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando, la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
•Inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.

A CHI RIVOLGERSI
L’ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470; servizioreclutamento@funzionepubblica.it.
Altri riferimenti:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma Tel. 06-97727450

Interruzione, rinuncia, decadenza

Interruzione degli studi

 

Il mancato pagamento di I rata, tassa d’iscrizione e contributi determina l’interruzione degli studi.

È consentita l’interruzione sino a quando non intervenga la decadenza.

 

Nell’anno o negli anni di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di carriera sul corso di studio interrotto (ad esempio iscriversi e sostenere esami, presentare il piano degli studi, ecc.).

 

 

Ripresa degli studi

 

Per riprendere gli studi lo studente è invitato a contattare la Segreteria studenti di riferimento.

Lo studente deve versare una tassa di ricognizione per ogni anno di interruzione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul Regolamento Didattico di Ateneo e sul Manifesto degli Studi.

 

 

Rinuncia agli studi

 

La rinuncia agli studi è un atto formale IRREVOCABILE con il quale termina la carriera universitaria.

La rinuncia NON dà diritto, di norma, ad alcun rimborso relativamente alle tasse e ai contributi versati per l'immatricolazione e/o iscrizione all'anno accademico. Fanno eccezione gli studenti che presentano domanda di rinuncia per potersi immatricolare ad un corso di laurea a numero programmato a livello nazionale.

 

ATTENZIONE:

  • qualora si sia effettuato nell’anno accademico 2017/18 il versamento delle tasse e contributi per l’immatricolazione e/o l’iscrizione ad anni successivi con i soli versamenti della tassa regionale e bollo virtuale perché borsisti Er.Go, si è tenuti al versamento della 2° rata ed eventuali ulteriori rate;
  • agli studenti che hanno effettuato l’immatricolazione all’a.a. 2017/18, ad eccezione di coloro che presentano domanda di rinuncia per immatricolarsi ad un corso di laurea a numero programmato a livello nazionale, è richiesto il pagamento della 2° rata dello stesso anno accademico;
  • per coloro che, nell’a.a. 2017/18, si siano iscritti/immatricolati a corsi di studio l’atto di rinuncia produrrà i suoi effetti solo dopo la regolarizzazione di eventuali tasse rimaste in debito.

 

Come presentare domanda di rinuncia agli studi:

  • stampare e compilare la domanda (scaricare il modulo A/16 o ritirarlo presso la segreteria studenti), firmarla e apporre la marca da bollo da 16 euro.
  • presentarla o spedirla alla Segreteria studenti di competenza unitamente al libretto universitario.

 

Si può presentare domanda di rinuncia in qualunque momento.

 

Solo per studenti con cittadinanza non dell’Unione Europea residenti all’estero (extra-UE): la formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano. Lo studente che abbia rinunciato agli studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno per studi rilasciato in occasione della precedente immatricolazione, bensì dovrà ripetere la preiscrizione presso le Rappresentanze Italiane nello stato estero di residenza.

 

 

Decadenza

 

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea del Vecchio Ordinamento (precedente al D.M. 509/99) o a Corsi di Studio riformati (D.M. 509/99 e 270/04) prima dell'a.a. 2013-14, DECADONO dalla qualità di studente (secondo il Regolamento Didattico di Ateneo previgente, emanato con D.R. n. 565 del 9 febbraio 2009 e successive modificazioni, Art. 28 - c. 5) se non sostengono esami per OTTO anni accademici consecutivi.

 

Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.

 

I crediti formativi (CFU) o esami acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

 

Gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2013-14, DECADONO dalla qualità di studente (Art. 32 – c. 6 “Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22/11/2013, pubblicato in data 03/12/2013) se non sostengono esami per un numero di anni accademici pari al doppio della durata del corso.

 

Lo studente che è in debito della sola prova finale NON decade.

 

I crediti formativi acquisiti (CFU) durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

Lavoro part time 150 ore

Gli studenti iscritti all'Università di Parma, in possesso dei requisiti di reddito, merito e anzianità previsti dal bando di concorso che viene pubblicato annualmente a cura del Settore Contributi e Diritto allo Studio dell'Ateneo, possono presentare domanda per svolgere attività lavorative presso uffici amministrativi, biblioteche e altre strutture universitarie.

L'attività è retribuita con un compenso orario di 7,00 euro esenti da oneri fiscali.

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

 

Sanzioni e procedure: tutte le disposizioni

Immagine rimossa.

Parma, 1° giugno 2021 – L’Università di Parma ha pubblicato il Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti.

Il Regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni applicabili agli studenti dell’Ateneo.

Gli studenti universitari, infatti, con l’iscrizione entrano a far parte della comunità accademica, acquisendo uno status da cui discende la titolarità di peculiari diritti e obblighi di comportamento, definiti dall’ordinamento dell’Ateneo nel suo complesso. Sono considerati studenti anche gli iscritti ad altri Atenei, comunque ammessi alla frequenza dei corsi di studio o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto, anche se frequentano l’Ateneo per un periodo di tempo limitato.

Costituisce un illecito disciplinare qualunque comportamento, commesso in violazione dell’ordinamento nazionale e universitario vigente, del Regolamento didattico, del Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo e dei regolamenti di Ateneo o dei Dipartimentinonché di ogni regola di comportamento dettata dall’Ateneo purché comunicata in forma scritta, istituzionale, chiara e immediatamente identificabile dagli studenti.

Il Regolamento (con le disposizioni relative a sanzioni disciplinari, segnalazione dell’illecito, contestazione e termini del contraddittorio, conclusione del procedimento e irrogazione della sanzione, ecc.) è pubblicato e consultabile sul sito di Ateneo a questa pagina web.

CONVALIDE DA CARRIERE PREGRESSE

COME PRESENTARE DOMANDA DI CONVALIDA

Possono presentare domanda di convalida tutti gli studenti che abbiano sostenuto degli esami presso l’Università di Parma o altri Atenei, indipendentemente dal fatto che le rispettive carriere siano cessate a seguito di rinuncia, decadenza, conseguimento del titolo finale, o, ancora, che il richiedente abbia effettuato un passaggio di corso o un trasferimento da altro ateneo. Il riconoscimento è possibile anche nel caso in cui lo studente sia stato autorizzato ad una doppia iscrizione.
Per presentare richiesta di convalida/riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera pregressa, è possibile compilare un’apposita istanza a partire dal 10 settembre. Gli studenti interessati, al momento dell’immatricolazione, dovranno:

- Accedere alla propria area riservata su Esse3;
- Selezionare il percorso Segreteria>Test di valutazione>Convalide *corso di laurea di interesse* (selezionare il corso a cui si è iscritti)
- Effettuare l’upload del modulo di richiesta di convalida;
- Effettuare l’upload dei programmi analitici degli esami sostenuti nella precedente carriera di cui si chiede il riconoscimento;
- Effettuare l’upload dell’autodichiarazione della propria carriera pregressa, avendo cura che la stessa indichi gli esami sostenuti e i voti ottenuti.

La domanda di convalida deve essere presentata al momento dell’immatricolazione, o comunque entro il 30 novembre. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo a coloro che siano ammessi dopo il 30 novembre, qualora gli scorrimenti proseguano oltre quella data.

Tutti i documenti suindicati devono essere caricati in formato PDF e devono essere opportunamente rinominati, utilizzando i seguenti criteri:

- Per la richiesta di convalida: COGNOME_RICHIESTA DI CONVALIDA;
- Per i programmi analitici: PROGRAMMA_NOME DELL’INSEGNAMENTO;
- Per l’autodichiarazione relativa alla carriera pregressa: COGNOME_CARRIERA.

ATTENZIONE
Gli studenti che si siano iscritti effettuando un passaggio di corso sono invitati a scaricare l’autodichiarazione degli esami sostenuti dalla propria area riservata prima di perfezionare il passaggio. All’esito della procedura di passaggio, infatti, la carriera pregressa non sarà più visibile. Le autocertificazioni precompilate dell’Università di Parma possono essere scaricate cliccando, nel menù Esse3 della propria area personale, sulle voci Segreteria>Servizi Online>Servizi di Segreteria Online. 

Sono esonerati dall’obbligo di inviare i programmi analitici esclusivamente gli studenti che chiedano la convalida di esami sostenuti in carriere interrotte per passaggio di corso, purché gli esami sostenuti risalgano a non più di tre anni fa. In tutti gli altri casi (trasferimento, rinuncia, ecc.), i programmi devono essere suddivisi in tanti file quanti sono gli esami di cui si chiede il riconoscimento.