Dopo la laurea

L'orientamento in uscita (o post-laurea) è un servizio che ha lo scopo di guidare laureande/i e laureate/i verso il mondo del lavoro, attraverso varie attività ed iniziative.

Il servizio di orientamento viene svolto principalmente dal personale del corso di laurea e dalla UO Orientamento e Job Placement.

Nello specifico:

  • il corso di laurea, attraverso il delegato o la delegata del Dipartimento, organizza e pubblicizza incontri con rappresentanti del mondo del lavoro (ad es. professionisti, funzionari pubblici, imprenditori ecc.) al fine di illustrare alle studentesse e agli studenti le caratteristiche delle singole attività e le sfide che i laureati e le laureate dovranno affrontare al termine del loro percorso formativo universitario.
  • L' Orientamento al lavoro e Job placement organizza una serie di interventi di orientamento per accompagnare verso il mondo del lavoro coloro che stanno per terminare o hanno già concluso un percorso di studi universitari, favorendo il miglioramento delle soft skills e la conoscenza dei profili professionali e delle relative opportunità.

I maggiori servizi offerti a laureande/i e a laureate/i sono:

  • Offerte di stage e di lavoro dove sono raccolte tutte le proposte di lavoro offerte dalle aziende, enti e organizzazioni iscritte a vario titolo sul portale AlmaLaurea;
  • Job Opportunity, pubblicazione di opportunità per studentesse/studenti, laureande/i;
  • Job day, evento annuale volto a favorire il rapporto diretto tra imprese e laureandi/laureati dell’Ateneo di Parma;
  • seminari e incontri su come redigere il curriculum vitae e la lettera di presentazione, come affrontare con successo un colloquio di lavoro (simulazioni di colloqui individuali e di gruppo), ecc.;
  • tirocini (o stage) di orientamento, riservati a laureate/i entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo accademico.

Inoltre, anche ER.GO., nella pagina 'Orientamento al lavoro', fornisce vari servizi di supporto ai neolaureati.

Iscrizione Albo Fisioterapisti

ISCRIZIONE ALBO FISIOTERAPISTI DELLA DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FNO TSRM E PSTRP)

Immagine rimossa.

La legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 hanno ribadito che per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo. Tale disposizione, già vigente per i TSRM e gli Assistenti sanitari, è ora prevista anche per le seguenti professioni sanitarie:
a) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) Tecnico audiometrista;
c) Tecnico audioprotesista;
d) Tecnico ortopedico;
e) Dietista;
f) Tecnico di neurofisiopatologia;
g) Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) Igienista dentale;
i) Fisioterapista;
j) Logopedista;
k) Podologo;
l) Ortottista e assistente di oftalmologia;
m) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) Terapista occupazionale;
p) Educatore professionale;
q) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 

 

Per l’iscrizione il professionista dovrà rivolgersi agli Ordini:

  • o collegandosi al portale www.tsrm.org e cliccare sulla voce “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con DM 13 Marzo 2018”, posizionata in homepage, per accedere alla pagina all’interno della quale è presente il collegamento al portale dedicato alle iscrizioni;
  • o collegandosi direttamente al link https://iscrizioni.alboweb.net/

 

Tutti i professionisti sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione nel più breve tempo possibile, essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari: Art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018, procedura e portale.

 

Si ricorda che l’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018.

 

Ai sensi della legge 3/2018, l’obbligo dell’iscrizione all’albo decorre dalle ore 23:00 del 14 febbraio 2018, ciò dall’entrata in vigore della legge. L’esigibilità dell’obbligo di iscrizione decorre dalle ore 24:00 del successivo 30 giugno, per la precedente mancanza del DM istitutivo degli albi, della procedura e del portale per la gestione dematerializzata.

 

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei (6) mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

MATERIALE INFORMATIVO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA FNO TSRM E PSTRP

Decreto Ministeriale del 13 marzo 2018

Procedura di iscrizione

Tutorial iscrizione

 

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI AFFERENTI ALLA FNO TSRM E PSTRP

La legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli)  prevede, all’articolo 10, l’obbligo di assicurazione per tre distinte tipologie di copertura assicurativa obbligatoria:

  • a) obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere previsti di copertura assicurativa o di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal personale sanitario a “qualunque titolo operante presso le strutture”, ivi compresa la libera professione intramuraria;
  • b) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti in regime libero professionale e quindi con responsabilità contrattuale verso il paziente;
  • c) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private per la c.d. rivalsa o responsabilità amministrativa che scatta in caso di eventi commessi con colpa grave.

 

E' pertanto obbligatorio che tutti gli esercenti una delle professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP siano dotati di una polizza per la responsabilità professionale che risponda ai requisiti minimi previsti dalla legge 24/2017 ovvero:

  • a) retroattività decennale;
  • b) ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività che includa il periodo di retroattività della copertura, estensibile agli eredi e non assoggettabile alla clausola di disdetta.

 

Le polizze contratte dalla FNO TSRM e PSTRP rispondono a tali requisiti e gli iscritti possono aderirvi al momento dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione all’Albo; gli iscritti sono, comunque, liberi di aderire ad altre polizze, purché queste siano dotate di analoghi requisiti, ove reperibili sul mercato.

OBBLIGO VACCINALE COVID PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Considerato l’attuale contesto di rischio, sono state prese iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

 

Al decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76 del 28 maggio 2021, la nuova normativa, entrata in vigore dal 27 novembre aggiunge che l'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose booster (di richiamo) con vaccino a m-RNA, (inclusi tutti i soggetti vaccinati con un'unica dose di vaccino Janssen) è di cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

 

Modificate le linee di verifica dell’obbligo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2

Il compito di controllo, attributo in precedenza alle Regioni e alle ASL di competenza, è affidato ora agli Ordini territoriali delle professioni sanitarie e in particolare alle relative Federazioni Nazionali per i professionisti sanitari iscritti all’Albo.

Ferme restando indicazioni che verranno fornite dalla Federazione ed eventuali circolari esplicative che potranno essere emanate dal Ministero della Salute, ad oggi il decreto-legge 172, nel modificare l’art. 4 della L. 44/2021, prevede testualmente quanto segue.

Le Federazioni, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 degli iscritti.

Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti-SARS CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine Professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa (certificazione di esenzione), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti (20) giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Decorsi tali termini, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territorialmente competente all’esito della verifica di cui sopra, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo Professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al Datore di Lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Anche i responsabili delle strutture (che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), dovranno verificare immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale (che nel caso di tali strutture dal 15 dicembre è esteso a tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa), comprensivo della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario, nelle modalità e tempi sopra descritti.

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile, senza indugio, invita l’interessato a produrre entro cinque (5) giorni  dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa (certificazione di esenzione), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre (3) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il responsabile accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Datore di Lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre i sei (6) mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei (6) mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 

Esenzione dalla vaccinazione anti SARS CoV-2 per i professionisti sanitari

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche, documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo di cui sopra e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, per i lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2.

Nell’esercizio dell’attività libero professionale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, al fine di contenere il rischio di contagio, i soggetti esentati adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

 

Altre novità del decreto-legge, la durata della Certificazione Verde COVID-19

  • La certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove (9) mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero   dall'esercente   la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.
  • In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID 19 ha una validità di nove (9) mesi a far data dalla medesima somministrazione.
  • La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.
  • La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima
  • La certificazione in oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
  • La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione di avvenuta guarigione, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione stessa, ed è rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è  avvenuto  il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale nonché' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  ed  è  resa  disponibile  nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La certificazione in oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le   certificazioni   di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

ECM - Educazione Continua in medicina

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

 

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

 

Le attività del Consorzio prevedono:

La gestione dell’anagrafe centralizzata che, integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali, si ponga come compito quello di favorire una visione unica e globale dell’operatività, senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.

Un portale internet, quale punto di riferimento per gli operatori sanitari (funzione di anagrafica ai fini ECM) e strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale. Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l’erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l’autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.

 

Il Co.Ge.A.P.S. ha per oggetto:

La gestione di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della Salute

La gestione di un sistema unitario e condiviso per la gestione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell’ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina

La funzione di riferimento per l’accesso alla banca dati Nazionale dei crediti ECM per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Age:Na.S., Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia

L’implementazione e la gestione, in coordinamento con il Ministero della Salute e con gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, del dossier formativo individuale e di gruppo

La gestione operativa in fase applicativa in condizione di parità tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi

La realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM

 

Fanno oggi parte del Co.Ge.A.P.S.:

Lavorare all'estero

MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI

La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all’area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE.

 

La direttiva descrive le specifiche modalità procedurali basate sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, al fine di consentire ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Area SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ai cittadini della Confederazione Svizzera di esercitare in un altro Stato membro la professione regolamentata per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nello Stato di origine.

 

Per applicare la direttiva è necessario che la professione che si intende esercitare in un altro Stato membro sia regolamentata nello Stato ospitante, cioè sia una professione il cui esercizio è subordinato, come prevede la normativa legislativa, regolamentare o amministrativa, al possesso di determinate qualifiche e che tale professione sia equivalente a quella per la quale si è qualificati nel Stato membro di conseguimento del relativo titolo di studio.

 

L’esercizio dell’attività professionale regolamentata è consentito solo se il titolo professionale viene riconosciuto dallo Stato di stabilimento ospitante.

 

L’Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le cui disposizioni, per effetto degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, si estendono anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all’Unione Europea, che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia.

 

Alla medesima normativa si fa riferimento anche per i titoli professionali conseguiti da cittadini extracomunitari in uno Stato Membro oppure conseguiti da cittadini italiani in uno Stato extracomunitario.

 

Il Ministero della salute è competente per i titoli di area sanitaria conseguiti all’estero, come previsto dal d.lgs.206/2007.

Pertanto, il professionista che voglia trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria regolamentata sulla base della qualifica conseguita nello Stato di origine deve chiedere e ottenere dal Ministero della salute il riconoscimento del suo titolo professionale.

 

Se il professionista intende svolgere in Italia una prestazione professionale sanitaria in modo occasionale e temporaneo non deve chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio, bensì deve dare comunicazione al Ministero della salute circa la prestazione da eseguire, per la libera prestazioni di servizi come previsto dal d.lgs.206/2007.  

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - EPC

La tessera professionale europea (EPC) è una procedura elettronica che puoi utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese dell'UE.

Attualmente puoi usare la procedura per ottenere la tessera professionale europea solo se sei:

DIPLOMA SUPPLEMENT

Il Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) è una certificazione integrativa bilingue del titolo di studio ufficiale. Tale documento, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco-Cepes, descrive natura, livello, contesto, contenuto e status degli studi effettuati e completati dallo studente, con l’intento di superare gli ostacoli che non permettono l’adeguata spendibilità dei titoli di studio nel mondo del lavoro e il loro riconoscimento nell’ambito della mobilità nazionale ed internazionale da parte di coloro che intendono proseguire gli studi nelle istituzioni accademiche europee.

RECOGNITION OF SKILLS AND QUALIFICATIONS

 

Bologna Process

E' un imponente processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, iniziato nel 1999, che ha l'obiettivo di creare un'Area Europea dell'Istruzione Superiore e di promuoverla poi su scala mondiale per accrescerne la competitività internazionale.

Il Bologna Process è' un imponente processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei iniziato il19 giugno 1999, quando i ministri di 29 paesi europei si sono incontrati a Bologna per sottoscrivere un importante accordo, la Dichiarazione di Bologna, che ha dato ufficialmente il via a questo imponente processo.

Principale obiettivo del Bologna Process è la creazione di un'Area Europea dell'Istruzione Superiore e la promozione del sistema europeo di istruzione superiore su scala mondiale, per aumentarne la competitività internazionale. Per ottenere l'armonizzazione dei sistemi universitari europei la Dichiarazione di Bologna ha individuato alcuni obiettivi principali, la realizzazione dei quali è stata monitorata e indirizzata attraverso una serie di Follow-Up Conferences tenutesi tra il 1999 e il 2010.

Tra gli obbiettivi che si sono raggiunti e che continuano ad essere sviluppati e portati avanti, troviamo:

  • l’adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche tramite l'implementazione del Diploma Supplement;
  • l’adozione di un sistema fondato su due cicli principali, di 1° e 2° livello. L'accesso al 2° ciclo richiederà il completamento del 1° ciclo di studi, la cui durata non può essere inferiore ai tre anni;
  • il consolidamento di un sistema di crediti didattici - basato sul sistema ECTS - acquisibili anche in contesti disciplinari diversi;
  • la promozione della mobilità (per studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione;
  • la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità;
  • la promozione di una indispensabile dimensione europea dell'istruzione superiore: sviluppo dei piani di studio, cooperazione fra istituzioni universitarie, programmi di mobilità, piani di studio integrati, formazione e ricerca.

THE BOLOGNA PROCESS AND THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA