Sbocchi professionali



L'attuale sistema di programmazione garantisce ampi e rapidi sbocchi occupazionali nel contesto sia pubblico che privato.
Possibilità di lavoro presso strutture riabilitative delle AUSL o di Ospedali o Cliniche private, ad indirizzo o strettamente neurologico (es. traumi cranici, ictus, mielolesioni, neuropatie periferiche, malattie degenerative), o ad indirizzo ortopedico (patologie del rachide, artroprotesi), o ad indirizzo internistico specialistico (es. riabilitazione cardiologica, respiratoria, postchirurgica).
Possibilità di lavoro presso strutture riabilitative pubbliche o private di tipo ambulatoriale (pazienti affetti da patologie neurologiche o di altra natura ma gestibili ambulatorialmente).
Possibile impiego in strutture a carattere sportivo (federazioni o società di diversa natura e specialità, per atleti normalmente abili o diversamente abili).

Il Corso ha lo scopo di formare il professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il Fisioterapista:

a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;



 

Competenze

Ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251 (in GU n. 208 del 6 settembre 2000) "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
Il Fisioterapista con la laurea triennale esercita competenze di responsabilità professionale, di valutazione funzionale, di cura e riabilitazione, educazione terapeutica, prevenzione, formazione/autoformazione, gestione/management di base, ricerca, comunicazione e relazione.

Conseguimento del titolo professionale

Il titolo professionale di fisioterapista spetta:
I) a coloro che siano in possesso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie della riabilitazione; il titolo di per sé abilita all'esercizio professionale, anche se la formazione del fisioterapista può proseguire con la laurea specialistica (classe 2 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
II) a coloro che siano in possesso di diploma universitario in fisioterapia o di uno dei seguenti titoli equipollenti:

  • fisiokinesiterapista (corsi biennali di formazione specifica ex l. 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1);
  • terapista della riabilitazione (l. 30 marzo 1971, n. 118; d.m. 10 febbraio 1974 e normative regionali);
  • terapista della riabilitazione (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341);
  • tecnico fisioterapista della riabilitazione (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
  • terapista della riabilitazione dell’apparato motore (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
  • massofisioterapista (corso triennale di formazione specifica ex l. 19 maggio 1971, n. 403).

Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
 
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale
Non è prevista, allo stato, l’iscrizione ad alcun albo professionale. Il semplice titolo di studio è pertanto sufficiente a consentire l’esercizio della professione.